1. LA SICUREZZA SULLE NAVI DA PESCA

La sicurezza sulle navi da pesca è disciplinata principalmente dal D.Lgs n. 298/1999. Se il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81/2008 ha abrogato il 626, non ha abrogato invece i Decreti legislativi attuativi 271/99 (NORME DI SICUREZZA SULLE NAVI) e 272/99 (NORME DI SICUREZZA IN PORTO), almeno fino alla futura emanazione di ulteriori decreti di armonizzazione delle norme relative ai porti e alle navi con le nuove disposizioni del Testo Unico.
Il D.Lgs n. 298/1999 è l’attuazione della direttiva 93/103/CE ed è relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca. Esso mira dunque a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori impegnati sulle navi da pesca.
La sicurezza e la salute dei lavoratori marittimi è disciplinata dal D.Lgs. n. 271/1999. Sono esclusi da questo Decreto Legislativo le imbarcazioni da diporto non implicate in operazioni commerciali, le barche a vela e le navi militari e delle forze dell’ordine.

2. PRESCRIZIONI MINIME DI SICUREZZA E DI SALUTE PER IL LAVORO A BORDO DELLE NAVI DA PESCA

Le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca sono contenute nel D.Lgs 298/1999. La norma è diretta a tutte le navi. Tuttavia c’è una differenziazione tra navi di nuova costruzione e navi già esistenti.
Per le navi di nuova costruzione (anche se c’è solo il contratto o ne è iniziata la costruzione) la lunghezza deve essere uguale o maggiore ai 15 metri. Per le navi già esistenti la lunghezza deve essere uguale o maggiore dei 18 metri.
Come in ogni azienda anche sulle navi, secondo il D.Lgs. 81/08, è presente Il Servizio Prevenzione e Protezione ovvero l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi
2.1 COSA SI INTENDE PER NAVI? Per navi da pesca si intende ogni imbarcazione battente bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea o registrata sotto la piena giurisdizione di uno Stato membro, impiegata per fini commerciali per la cattura, o per la cattura e la lavorazione, del pesce o di altre risorse vive del mare.

3. L’ARMATORE

L’armatore è il proprietario registrato di una nave. Se la nave è stata noleggiata o è gestita da altri, si considera armatore rispettivamente il noleggiatore o la persona fisica o giuridica che gestisce la nave.
3.1 OBBLIGHI GENERALI DELL’ARMATORE
L’armatore deve tenere conto delle condizioni meteorologiche e delle caratteristiche tecniche della nave per assicurare e non compromettere la sicurezza e la salute dei lavoratori. In particolare ha i seguenti obblighi:
a) Manutenzione tecnica delle navi, degli impianti e dei dispositivi ed elimina i difetti riscontrati. Quindi deve tenere conto, che sia nave nuova o già esistente, della navigabilità e stabilità, controllare l’impianto meccanico ed elettrico, l’impianto di radiocomunicazione, le Vie e uscite di sicurezza, la rilevazione incendio e lotta antincendio, l’aerazione dei posti di lavoro chiusi., la temperatura dei locali, l’illuminazione naturale e artificiale dei posti di lavoro, i pavimenti, pareti e soffitti, le porte, le vie di circolazione e Zone di pericolo, la struttura dei posti di lavoro, gli alloggi, gli impianti sanitari, il Pronto soccorso, le scale e passerelle d’imbarco. Se è una nave nuove, inoltre, deve anche ridurre al minimo i rumori nei luoghi di lavoro;
b) gestione della pulizia della nave;
c) gestione dei mezzi di salvataggio per i lavoratori;
d) garantisce le misure minime di sicurezza e salute dei dispositivi di salvataggio e sopravvivenza. Nel particolare devono essere tenuti nel posto previsto, disponibili e in buono stato di funzionamento, il personale deve essere addestrato alle emergenze. In più designa tra il personale di bordo una o più persone che espleteranno i compiti del servizio di prevenzione e protezione, nonché il responsabile del servizio stesso (RSPP), sentito il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
e) osserva le disposizioni in materia di dispositivi di protezione individuale (DPI), in particolare i giubbotti catarifrangenti ben visibili;
f) aiuta il comandante ad uniformarsi alle leggi;
g) effettua un resoconto dettagliato e per iscritto all’autorità marittima di tutti gli eventi che causano/potevano causare danni al personale al primo approdo possibile;
h) se a bordo sono presenti lavoratori non marittimi, garantisce loro le medesime protezioni di quelli marittimi.
Inoltre l’armatore deve adottare misure generali di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori a bordo delle navi (D.Lgs. n. 271/1999) e si occupa di predisporre il piano di sicurezza tenendo conto della:

● valutazione delle situazioni di rischio dell’attività a bordo
● eliminazione dei rischi per utilizzo di materiali nocivi per la salute e degli agenti chimici con eliminazione o riduzione del loro utilizzo a bordo
● riduzione dei rischi alla fonte
● programmazione delle attività di prevenzione per limitare il numero dei lavoratori esposti a rischio
sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
● costruzione dei locali di lavoro e delle attrezzature per limitare la fatica e la loro corretta manutenzione
● misure di protezione collettiva ed individuale
● controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi individuati
● misure igieniche idonee
● addestramento alle operazioni di soccorso, antincendio ed abbandono della nave
● impiego di idonea segnaletica di sicurezza;
informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori marittimi alle questioni relative alla prevenzione degli infortuni, all’igiene ed alla sicurezza del lavoro a bordo;
● istruzioni per i lavoratori, adeguate all’attività lavorativa da svolgere a bordo

3.2 PIANO DI SICUREZZA
L’armatore delle navi valuta i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori marittimi predisponendo il piano di sicurezza. Esso non è modificato fin quando non subentrino modifiche e deve tenere conto dei seguenti aspetti:
• progetto dettagliato con le sistemazioni degli ambienti di lavoro;
• specifiche tecniche necessarie per la valutazione delle condizioni di sicurezza e di igiene
• la relazione tecnica sulla valutazione dei rischi per la tutela della salute e la sicurezza del lavoratore marittimo e dei relativi interventi necessari.
La documentazione deve essere redatta da personale tecnico. Se la nave è più lunga di 24 metri o ha un equipaggio superiore alle 6 unità, il piano di sicurezza deve essere inviato dall’armatore al Ministero per essere approvato. L’inoltro deve avvenire:
● almeno 6 mesi prima dell’entrata in esercizio per le navi nuove e quelle sottoposte a modifiche
● al momento dell’immatricolazione e non oltre 3 mesi per le navi acquistate all’estero.
Dopo un’eventuale verifica ed entro 120 giorni dalla presentazione, il piano viene approvato dal Ministero. Una copia del visto di approvazione è conservata presso la Capitaneria di porto di iscrizione della nave e un’altra a bordo della nave per essere esibita in caso di controlli.
A seguire verrà rilasciato dal Ministero un certificato attestante la conformità alle disposizioni di legge. Se necessario l’Autorità marittima, sentita l’Asl competente, può richiedere cambiamenti lievi.

3.3 ASPETTI DA TENERE SOTTO CONTROLLO
L’armatore ha l’obbligo di tenere sotto controllo i seguenti campi:
1. Navigabilità e stabilità;
2. Impianto meccanico ed elettrico;
3. Impianto di radiocomunicazione;
4. Vie e uscite di sicurezza;
5. Rilevazione incendio e lotta antincendio;
6. Aerazione dei posti di lavoro chiusi;
7. Temperatura dei locali;
8. Illuminazione naturale e artificiale dei posti di lavoro;
9. Pavimenti, pareti e soffitti;
10. Porte;
11. Vie di circolazione – Zone di pericolo;
12. Struttura dei posti di lavoro;
13. Alloggi;
14. Impianti sanitari;
15. Pronto soccorso;
16. Scale e passerelle d’imbarco;
17. Rumore.

3.4 FORMAZIONE PERSONALE DI BORDO
La formazione dei lavoratori è compito dell’armatore. Essi devono essere addestrati in previsione di qualsiasi emergenza e in particolare per la sicurezza e la salute a bordo, la lotta antincendio, l’utilizzo di mezzi di salvataggio e sopravvivenza, primo soccorso e assistenza medica a bordo, metodi di segnalazione ed utilizzo delle apparecchiature di bordo e di trazione.
Nel caso in cui la nave sia lunga oltre i 45 metri o se ci sono 5 o più lavoratori, deve essere fornito a ciascun lavoratore un elenco con istruzioni chiare da seguire in caso di emergenza.
La formazione deve avvenire al momento dell’imbarco, del trasferimento e/o del cambio di mansioni e se vengono introdotte nuove attrezzature di lavoro o nuove sostanze pericolose. Essa deve essere ripetuta periodicamente man mano che cambiano o emergono i rischi. Inoltre sono promossi da Ministeri ed enti convenzionati corsi di formazione ed aggiornamento dei lavoratori marittimi in materia di igiene e sicurezza del lavoro a bordo delle navi mercantili e da pesca.
Ogni mese, inoltre, devono essere effettuate in porto o in mare esercitazioni di salvataggio in modo da garantire una chiara comprensione delle operazioni da svolgere e l’utilizzo dei dispositivi di salvataggio a tutti gli operatori. Se a bordo è presente apparecchiatura radiofonica portatile, i lavoratori devono essere addestrati nel montaggio e nell’impiego degli stessi.

3.5 SANZIONI PER L’ARMATORE
L’armatore è punito:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 1.549,37€ a 4.134,65€ se
➢ non predispone il piano di sicurezza, se non invia il piano al Ministero per l’approvazione o se non lo aggiorna
➢ non designa il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
➢ a seguito di dichiarazione di inidoneità da parte del medico competente, non dispone una nuova valutazione dei rischi a seguito delle nuove misure adottate
➢ non fornisce le dotazioni mediche, medicinali ed attrezzature sanitarie adeguate
➢ non fornisce formazione adeguata e sufficiente in materia di sicurezza e di salute ai lavoratori.

b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 516,46€ a 3,098,74€ se non convoca almeno una volta l’anno la riunione del Servizio Prevenzione e Protezione.

4. IL COMANDANTE

Il comandante è la persona cui è affidato il comando della nave.

4.1 FORMAZIONE DEL COMANDANTE
La formazione del comandante della nave è garantita dall’armatore e in particolare si concentra su:
a) prevenzione malattie e infortuni a bordo e le misure da adottare in tal caso
b) stabilità della nave e la sua stabilità durante le operazioni
c) navigazione e comunicazione via radio

4.2 OBBLIGHI DEL COMANDANTE
Tra i principali obblighi esclusivi del comandante ritroviamo:
● dare istruzioni e procedure chiare ai lavoratori per l’igiene, la salute e la sicurezza del lavoro;
● segnalare all’armatore, sentito il Servizio di Prevenzione e Protezione, anomalie e deficienze riscontrate a bordo della nave;
● sempre con il Servizio di Prevenzione e Protezione valuta gli infortuni che accadono a bordo e lo comunica all’armatore;
● designa tra i componenti dell’equipaggio, i lavoratori marittimi incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione nelle situazioni di emergenza;
● informa l’armatore ed il rappresentante alla sicurezza (RLS) circa gli eventi non prevedibili e gli incidenti che possano comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. A tal fine adotta misure idonee per rimuovere le cause e ridurre al minimo i rischi per i lavoratori.

4.3 SANZIONI PER IL COMANDANTE
Il comandante è punito con:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 1.549,37€ a 4.131,65€ se
● non sostituisce le dotazioni che presentano deterioramenti o deficienze tali da compromettere l’igiene e la sicurezza dell’ambiente di lavoro. ;
● il materiale sanitario non è disponibile
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 516,45€ a 2.582,28€ se
● non emette in forma chiara istruzioni all’equipaggio relative all’igiene, salute e sicurezza del lavoro
● non segnala all’armatore, sentito il servizio di porevenzione e protezione del lavoro, deficienze ed anomalie riscontrate
● non designa tra i componenti dell’equipaggio i lavoratori incaricati della prevenzione in situazione di emergenza
● non informa l’armatore e il RLS di incidenti a bordo che possano comportare rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e non adotta misure per rimuovere la causa e limitare i rischi

4.4 COMPITI DEL COMANDANTE CONDIVISI CON L’ARMATORE
Altri compiti del Comandante condivisi con l’Armatore sono:
● designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei lavoratori (RSPP) marittimi e il personale addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione informandoli sulla natura dei rischi;
● designare il medico competente;
● fornire i dispositivi di protezione individuali (DPI), addestrarli sul loro corretto utilizzo e richiedere l’osservanza del loro utilizzo, nonché informare i lavoratori marittimi sui rischi cui sono esposti;
● informare i lavoratori marittimi sulle procedure da attuare nei casi di emergenza, particolarmente per l’incendio a bordo e l’abbandono della nave;
● formare e addestrare il personale marittimo in materia di igiene e di sicurezza dell’ambiente di lavoro a bordo fornendo anche appositi manuali operativi di facile consultazione;
● organizzare il lavoro a bordo, in modo da ridurre al minimo i fattori di fatica e verificare il rispetto della durata del lavoro a bordo;
● limitare al minimo il numero dei lavoratori marittimi esposti a bordo ad agenti tossici e nocivi per la salute, nonché la durata del periodo di esposizione a tali agenti nocivi;
● tenere a bordo ed aggiornare “registro degli infortuni” di cui l’armatore comunica alle autorità;
● garantire le condizioni di efficienza dell’ambiente di lavoro e manutenzione tecnica degli impianti, degli apparati di bordo e dei dispositivi di sicurezza;
● impedire che le attrezzature vengano utilizzate in maniera errata e pericolosa;
● permettere ai lavoratori marittimi, mediante il rappresentante alla sicurezza, di verificare l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e consentire al rappresentante stesso di accedere alle informazioni ed alla documentazione aziendale;
● fornire e mettere a disposizione dell’equipaggio tutte le leggi e la documentazione tecnica, manuali e guide per svolgere le attività di bordo in sicurezza.

4.5 SANZIONI PER ARMATORE E COMANDANTE
L’armatore ed il comandante sono puniti:

a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 1.549,37€ a 4.131,65€ se
● non limitano al minimo il numero di lavoratori esposti ad agenti tossici e nocivi
● non forniscono ai lavoratori i giusti DPI
● non formano il personale marittimo sulle norme di igiene e sicurezza senza predisporre un manuale
● non formano in maniera corretta il RSPP
● non regolano la manutenzione tecnica degli impianti, degli apparati di bordo e dei dispositivi di sicurezza
● non attuano misure per ridurre al minimo i rischi connessi all’utilizzo di certa attrezzatura di lavoro
● se apportano cambiamenti in seguito alle visite

b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 516,46€ a 2.582,28€ se
● non designano il personale addetto al servizio di prevenzione e protezione e il medico competente
● non organizzano il lavoro a bordo per ridurre al minimo i fattori di fatica
● non informano i lavoratori dei rischi ai cui sono esposti e non li addestrano sul corretto utilizzo delle attrezzature di lavoro, dei DPI e sulle procedure di emergenza
● non consentono al RLS di verificare l’applicazione delle misure di sicurezza
● non mettono a disposizione documentazione tecnica e normativa per svolgere il lavoro di bordo
● non forniscono al servizio di prevenzione e protezione a bordo informazioni sui rischi e adeguata formazione su prevenzione e protezione dai rischi ai lavoratori

c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 56,46€ a 3.098,74€ se la nave è sprovvista del registro degli infortuni

5. IL LAVORATORE MARITTIMO

Il lavoratore marittimo è qualsiasi persona che svolga un’attività professionale a bordo di una nave, nonché i tirocinanti e gli apprendisti, ad esclusione del personale a terra che effettua lavori a bordo di una nave all’ormeggio e dei piloti portuali.

5.1 OBBLIGHI DEL LAVORATORE MARITTIMO
Il lavoratore marittimo imbarcato deve:
● osservare le misure disposte dall’armatore e dal comandante della nave, ai fini della igiene e della sicurezza dell’ambiente di lavoro a bordo;
● non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che possano compromettere la sicurezza propria e di altri lavoratori;
● utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze ed i dispositivi tecnico-sanitari di bordo, nonché i dispositivi individuali di protezione forniti dall’armatore;
● segnalare al comandante della nave o al responsabile del servizio di prevenzione e di protezione (RSPP) le deficienze eventuali dei dispositivi e dei mezzi di protezione suddetti, dandone notizia al rappresentante alla sicurezza dell’ambiente di lavoro (RLS)
● cooperare, insieme all’armatore ed al comandante o al responsabile del servizio di prevenzione e di protezione (RSPP), al fine di dare piena attuazione a tutti gli obblighi imposti dagli organi di vigilanza e di ispezione o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori marittimi durante il lavoro;
● sottoporsi ai controlli sanitari secondo quanto disposto dalle vigenti normative in materia;
● attuare, con diligenza, le procedure previste nei casi di emergenza.

5.2 SANZIONI PER IL LAVORATORE MARITTIMO
Nel caso il lavoratore marittimo venga meno ai suoi obblighi è punito con l’arresto fino ad un mese o con l’ammenda da 206,58€ a 619,75€.

5.3 ORARIO DI LAVORO A BORDO DELLE NAVI MERCANTILI E DA PESCA
Per “durata del lavoro a bordo della nave” si intende il tempo durante il quale un lavoratore marittimo è tenuto ad effettuare l’attività lavorativa connessa all’esercizio della navigazione. Rientrano nella durata del lavoro a bordo, oltre alle normali attività di navigazione e di porto:
➢ gli appelli per le esercitazioni di emergenza antincendio ed abbandono nave;
➢ le attività richieste dal comandante inerenti la sicurezza della navigazione, in caso di pericolo per l’equipaggio e la nave;
➢ le attività di formazione in materia di igiene e sicurezza del lavoro a bordo, in relazione alle mansioni svolte;
➢ le attività di manutenzione ordinaria della nave;
➢ le attività richieste dal comandante nel caso di operazioni di soccorso ad altre unità mercantili o da pesca o di soccorso a persone.
Per “ore di riposo” si intende il tempo non compreso nella durata del lavoro; questa espressione non comprende le interruzioni di breve durata.
Fatte salve le disposizioni presenti nei contratti collettivi nazionali di categoria, la durata dell’orario di lavoro del lavoratore marittimo, a bordo delle navi mercantili e delle navi da pesca, è stabilita in otto ore giornaliere, con un giorno di riposo a settimana, oltre ai giorni di ferie.
In generale il numero massimo di ore di lavoro a bordo non deve essere superiore a 14 ore su 24 ore e 72 ore su 7 giorni. Il riposo non può essere inferiore a 10 ore su 24 ore e 77 ore su 7 giorni, con almeno 6 ore di riposo consecutive.
Per i lavoratori stagionali i periodi di riposo sono maggiori e si può derogare ai limiti orari.
Su ogni nave è affisso un cartello con l’orario di servizio in navigazione e del servizio in porto e il numero massimo di ore di lavoro e minime di riposo.

6. SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione principalmente all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni (anche solo per integrare ove manca la professionalità necessaria). Essi devono avere dei requisiti professionali e il tempo necessario per svolgere le attività per il compito a loro assegnato.
Per le navi mercantili e da pesca, ai sensi del D.Lgs. 271/99, per la scelta del Responsabile di Prevenzione e Protezione (RSPP) e del personale addetto ai servizi deve essere interno e sarà scelto dall’armatore: quest’ultimo, sentito il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), designa sulla nave tra il personale di bordo una o più persone per svolgere i compiti del servizio di prevenzione e protezione e il responsabile del servizio stesso.
Il personale individuato deve rappresentare le diverse categorie di equipaggio presenti a bordo in numero sufficiente. Esso deve, inoltre, avere le capacità professionali adeguate e ricevere dall’armatore informazioni e risorse appropriate in materia di igiene e sicurezza a bordo.
I nominativi del personale designato sono annotati nel ruolo di equipaggio o nella licenza ed a tale annotazione è allegata una dichiarazione nella quale si attesti i compiti svolti all’interno del servizio di prevenzione e protezione a bordo e il curriculum professionale.
Se le navi sono lunghe meno di 24 metri o con equipaggio di massimo 6 unità il servizio di prevenzione e protezione può essere istituito a terra ed il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e gli addetti possono essere nominati nell’ambito del personale appartenente alla struttura armatoriale di terra. In questo caso i dati e le informazioni di cui sono conservati presso la sede della struttura armatoriale.

6.1 REQUISITI PROFESSIONALI
Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. È necessario, infatti, essere in possesso almeno del diploma di istruzione secondaria superiore e di un attestante di frequenza a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
Per essere RSPP, inoltre, è necessario possedere un attestato di frequenza a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.
Sono esonerati dalla frequenza di corsi chi svolgeva ruolo simile per almeno 6 mesi prima del 2003 e chi possiede una laurea in determinate discipline (classi L7, L8, L9, L17, L23, LM26 ed equiparate)
Le regioni in accordo con lo Stato determinano ogni quanto il responsabile e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione debbano frequentare corsi di aggiornamento.
Deve essere conservata copia degli attestati di frequenza all’interno dell’azienda

6.2 COMPITI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Il servizio di prevenzione e protezione è consultato dall’armatore per tutte le attività che possono avere effetti sull’igiene e la salute dei lavoratori e ha accesso a tutte le informazioni inerenti. Inoltre:
➢ collabora con il comandante della nave e con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) per attuare le norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro a bordo predisposte dall’armatore;
➢ segnala al responsabile le deficienze ed anomalie riscontrate che possono compromettere l’igiene, la salute e la sicurezza del lavoro a bordo;
➢ individua i fattori di rischio connessi alle attività lavorative svolte a bordo della nave ed individua con l’armatore le misure di igiene e sicurezza dell’ambiente di lavoro per prevenire i rischi;
➢ esamina con il responsabile gli infortuni che avvengono a bordo della nave;
➢ informa l’equipaggio sulle problematiche inerenti l’igiene e la sicurezza del lavoro a bordo della nave;
➢ propone programmi di formazione e di informazione dei lavoratori marittimi imbarcati.

6.3 IL RESPONSABILE DELLA SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI LAVORO ovvero IL RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)
Con il D.Lgs. n. 81/08 la denominazione per questo ruolo è Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione. Egli deve:
● sensibilizzare l’equipaggio all’applicazione delle direttive in materia di igiene e sicurezza del lavoro a bordo;
● controllare lo stato di applicazione delle prescrizioni specifiche in materia di igiene e sicurezza del lavoro procedendo alle verifiche inerenti l’igiene e la sicurezza dell’ambiente di lavoro a bordo;
● segnalare al comandante della nave le deficienze ed anomalie riscontrate che possono compromettere l’igiene, la salute e la sicurezza del lavoro a bordo;
● valutare, d’intesa con il comandante, la tipologia di infortuni occorsi al lavoratore marittimo a bordo, al fine di individuare nuove misure di prevenzione degli infortuni.
Nello svolgimento delle sue funzioni, il responsabile della sicurezza dell’ambiente di lavoro si avvale del servizio di prevenzione e protezione e della collaborazione del rappresentante alla sicurezza.

6.4 IL RAPPRESENTANTE ALLA SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI LAVORO ovvero IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)
A bordo di tutte le navi, i lavoratori marittimi eleggono il proprio rappresentante all’igiene e sicurezza dell’ambiente di lavoro (l’omologo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza – RLS), secondo le modalità previste dai contratti collettivi nazionali di categoria. Dopo aver ricevuto la giusta formazione, egli:
● collabora con il servizio di prevenzione e protezione;
● è consultato preventivamente dall’armatore per la designazione del personale addetto al servizio di prevenzione e protezione;
● propone iniziative in materia di prevenzione e protezione del lavoratore a bordo;
● riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, le informazioni riguardanti le sostanze ed i materiali pericolosi, le attrezzature di lavoro, l’organizzazione e l’ambiente di lavoro a bordo, gli infortuni e le malattie professionali.
Il rappresentante della sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa della sua attività e deve disporre del tempo e dei mezzi necessari allo svolgimento del proprio incarico senza perdita di retribuzione.
Per le navi lunghe meno di 24 metri o con equipaggio di massimo 6 unità, il RLS può essere eletto tra il personale armatoriale di terra.

6.5 RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE A BORDO
L’armatore, tramite il servizio di prevenzione e protezione, deve convocare, almeno una volta l’anno, una riunione alla quale partecipano il comandante della nave, il responsabile della sicurezza dell’ambiente di lavoro (RSPP) ed il rappresentante alla sicurezza dell’ambiente di lavoro (RLS), al fine di esaminare:
• le misure di igiene e sicurezza dell’ambiente di lavoro previste a bordo, ai fini della prevenzione e protezione;
• l’idoneità dei mezzi di protezione individuali (DPI) previsti a bordo;
• i programmi di informazione e formazione dei lavoratori marittimi, predisposti dall’armatore, ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute;
• eventuali variazioni, rispetto alle normali condizioni di esercizio della nave, delle situazioni di esposizione del lavoratore a fattori di rischio, con particolare riferimento all’organizzazione del lavoro a bordo ed all’introduzione di nuove tecnologie che potrebbero comportare riflessi sull’igiene e la sicurezza dei lavoratori.
A fine di ogni riunione è redatto un apposito verbale che sarà conservato tra i documenti di bordo e da mostrare in occasione di eventuale controllo mentre una copia sarà affissa a bordo per essere visionato dal personale.

7. VISITE ALL’IMBARCAZIONE

I tipi di visite sono principalmente tre la visita iniziale, periodica ed occasionale. Le visite sono seguite dalla commissione territoriale per la prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza del lavoro. I risultati delle visite sono annotati un apposito documento redatto secondo un modello approvato dal Ministero e una sua copia deve essere conservata tra i documenti di bordo a disposizione dei controllori.

7.1 VISITA INIZIALE
Le navi nuove e le navi da pesca di oltre 24 metri di lunghezza sono sottoposte a visita iniziale entro la data di fine lavori di costruzione e prima dell’immatricolazione o, in caso di nave acquistata all’estero, al primo porto nazionale di approdo.
La visita iniziale ha come scopo la verifica dei materiali impiegati, dei locali, delle sistemazioni dei locali di alloggio e di lavoro, delle condizioni climatiche ed ambientali dei locali, gli accessi e le vie di fuga, l’Impiego di macchinari, degli impianti e delle apparecchiature.
Per evitare costruzioni non conformi, la visita iniziale può essere preceduta da visite informali e preliminari.

7.2 VISITA PERIODICA
La visita periodica per le navi esistenti con stazza lorda superiore a 200 e navi da pesca esistenti più lunga di 24 m. Essa avviene ogni due anni al fine di verificare il mantenimento della conformità dell’ambiente di lavoro rispetto ciò che è stato riscontrato nella visita iniziale.

7.3 VISITA OCCASIONALE
La visita occasionale è effettuata per navi nuove o esistenti, navi da pesca nuove o esistenti per navi adibite a rimorchio e pilotaggio in ambito portuale, per navi in regime di sospensione temporanea di bandiera per navi o unità mercantili straniere.
Essa viene effettuata al fine di verificare il mantenimento della conformità dell’ambiente di lavoro ogni qualvolta se ne verifichi la necessità. Può essere disposta dall’autorità marittima competente di propria iniziativa o su richiesta dell’ASL. La visita può inoltre essere richiesta anche da lavoratori mediante il loro rappresentante per la sicurezza (RLS).

7.4 MANTENIMENTO DELLE CONDIZIONI DOPO LE VISITE
Dopo l’effettuazione delle visite nessun cambiamento può essere apportato se non con procedure particolari. Il comandante ha l’obbligo di sostituire immediatamente, di propria iniziativa, le dotazioni che presentino deterioramenti o deficienze tali da compromettere l’igiene e la sicurezza dell’ambiente di lavoro.

SALUTE A BORDO – LA SORVEGLIANZA SANITARIA

 

8. MEDICO COMPETENTE

Come anche da D.Lgs. 81/08, deve essere nominato un medico competente. Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere una specializzazione in medicina del lavoro, in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, in igiene e medicina preventiva, in medicina legale oppure essere docenti in una di queste materie. Dovranno inoltre avere un’apposita autorizzazione e dovranno poi seguire dei percorsi formativi. Inoltre dovranno partecipare al programma di educazione continua in medicina ed essere iscritti nell’elenco dei medici competenti presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
Il principale obiettivo del medico competente è la Sorveglianza Sanitaria

8.1 SORVEGLIANZA SANITARIA

Il medico medico competente effettua la sorveglianza sanitaria ovvero tutti gli accertamenti preventivi per constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro a cui i lavoratori sono destinati e accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere quindi un giudizio di idoneità alla mansione specifica.

8.2 MANSIONI DEL MEDICO COMPETENTE
Il medico competente:
● collabora con l’armatore e col servizio di prevenzione e protezione;
● effettua gli accertamenti sanitari, esprime i giudizi di idoneità ed informa il lavoratore;
● effettua le visite mediche richieste dai lavoratori qualora tali richieste siano correlate ai rischi professionali
● istituisce ed aggiorna una cartella sanitaria e di rischio da custodire a bordo della nave;
● ispeziona i locali insieme al RSPP almeno due volte l’anno

Può essere affiancato da uno specialista scelto dall’armatore il quale si farà carico anche del pagamento.
Nel caso in cui il medico competente dichiari inabilità parziale o temporanea o totale di un lavoratore ed è questa imputabile a dei rischi sul lavoro, l’armatore ed il lavoratore ne verranno informati per iscritto. A seguito di ciò, l’armatore deve disporre una nuova valutazione del rischio e un’analisi ambientale per verificare l’efficacia delle nuove misure di protezione adottate.

8.3 SANZIONI AL MEDICO COMPETENTE
Il medico competente è punito:

a) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 516,46€ a 3.098,74€ se

● non effettua gli accertamenti necessari per avere le idoneità alle mansioni
● non istituisce e/o aggiorna la cartella sanitaria
● non visita almeno due volte l’anno gli ambienti di lavoro e non partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori.

b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 258,23€ a 1.549,37€ se
● non fornisce informazioni sul significato e sull’esito degli accertamenti ai lavoratori
● non effettua le visite mediche richieste dai lavoratori qualora tali richieste siano correlate ai rischi professionali
● non informa per iscritto l’armatore e il lavoratore circa una situazione di inidoneità parziale o temporanea o totale del lavoratore

9. ASSISTENZA SANITARIA A BORDO

Le dotazioni mediche, i medicinali e le attrezzature sanitarie adeguate al tipo di navigazione, alla durata e al numero dei lavoratori imbarcati sono fornite e custodite a bordo dall’armatore. Il comandante della nave controlla che il materiale sanitario sia sempre disponibile ed è responsabile della sua custodia e della sua gestione. Questa responsabilità può essere delegata a personale dell’equipaggio che sia componente del Servizio Prevenzione e Protezione. A bordo di ogni nave deve essere presente, inoltre, una guida pratica medica per l’assistenza e il pronto soccorso a bordo delle navi.
9.1 INFORTUNI
In caso di infortunio, l’armatore dovrà comunicare l’avvenimento all’Autorità Marittima, all’istituto assicuratore e all’ASL. Dell’infortunio verranno segnati gli elementi significativi sull’apposito registro degli infortuni tenuto a bordo e a disposizione degli organi di vigilanza.

Le informazioni relative agli infortuni comunicate all’autorità verranno utilizzate per analisi statistiche al fine di migliorare la prevenzione.

10. VIGILANZA E ACCERTAMENTI

La vigilanza sull’applicazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro a bordo delle navi è competenza dell’Autorità marittima, delle Aziende Unità’ sanitarie locali e gli Uffici di sanità marittima. Gli accertamenti sono effettuati dalle Commissioni territoriali e dagli Uffici periferici della sanità marittima del Ministero della sanità.